Piano Sanitario Nazionale: Tutela giuridica della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (D.Lgs 106/2009). Art. 2, comma 1, lettera o:<<SALUTE>>: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o infermità.
ART. 32 COSTITUZIONE ITALIANA: Il bene della salute costituisce oggetto di autonomo diritto primario assoluto.
D.LGS-81/2008. OBBLIGHI PER LE AZIENDE: Valutazione del rischio stress lavoro-correlato; Formazione personale; Strategie prevenzione individuali e di gruppo.
Le problematiche relative allo stress lavorativo e alla gestione delle risorse umane hanno acquisito negli ultimi anni una particolare rilevanza.
Il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 riconosce come accanto alle patologie da rischi noti stiano acquisendo sempre maggiore rilievo le Patologie derivanti dai rischi psico-sociali connessi all’organizzazione del lavoro o da “costrittività organizzativa” come il disturbo dell’adattamento cronico (con ansia e depressione).
Il Ministero del Lavoro ha aggiornato l’elenco delle malattie professionali (GU 74 dell’1.4.2010), ove sono stati inseriti tra “i nuovi agenti patogeni” le disfunzioni dell’organizzazione del lavoro e le malattie ad esse connesse.
Con la gazzetta ufficiale 226 del 29 settembre 2009 (supplemento ordinario 177) è stato pubblicato il decreto Legislativo del 3.8.09, n 106, recante: Disposizioni integrative correttive del decreto legislativo 9 aprile, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n 142/L alla GU – serie generale – n. 180 del 5 agosto 2009).
In tale decreto l’Art. 28 (Oggetto della valutazione del rischio): anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004.
Tra gli obblighi giuridici a carico del datore di lavoro di tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro dei lavoratori rientra la valutazione dei rischi, tra cui dunque rientrano i problemi di stress lavoro-correlato.
a. lo stress lavoro-correlato è stato individuato a livello internazionale, europeo e nazionale come oggetto di preoccupazione sia per i datori di lavoro che per i lavoratori
b. potenzialmente lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dal settore di attività o dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro
c. affrontare la questione dello stress lavoro-correlato può indurre ad una maggiore efficienza e ad un miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori, con conseguenti benefici economici e sociali per imprese, lavoratori e società nel suo complesso.
(Relazione presentata alla XI Giornata Nazionale di informazione sulla Promozione della Salute nei luoghi di lavoro sul tema: Abilità emotive e stress lavorativo organizzata dall’ISPESL a Roma il 16 febbraio 2010)
Per approfondire:
• Pellegrino F, La sindrome del burn-out, Mediserve, Milano-Firene-Napoli, 2004
• Pellegrino F, Personalità e autoefficacia, Spinger, Milano, 2010
• Pellegrino F, Stress lavorativo come malattia professionale, Momento Medico, Salerno, 2010